1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: «legge sull'adozione», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;
b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;
c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;
d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;
e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;
f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».
1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».
1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1 nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'incarico, e sono tenuti a indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale»;
b) al comma 3:
1) l'alinea è sostituto dal seguente:
«L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto
2) alla lettera b):
2.1) le parole: «con cui esso intrattiene rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «presso i quali risulta accreditato»;
2.2) le parole: «ed alla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla documentazione»;
3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38»;
4) alla lettera e):
4.1) le parole: «l'atto di consenso all'autorità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38»;
4.2) dopo le parole: «dalla stessa richieste;» sono inserite le seguenti: «l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;»;
5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;»;
6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;»;
7) alla lettera m), le parole: «su richiesta degli adottanti» sono soppresse.
1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Agli enti che violano le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) sospensione dell'autorizzazione;
c) revoca dell'autorizzazione.
3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi».
2. All'articolo 72-bis della legge sull'adozione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter che assume l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi del medesimo articolo 39-ter.1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38».
1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato
a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;
b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai princìpi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;
c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non sono state rispettate;
e) quando la procedura adottiva si è svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;
f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produce tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia a ogni legame giuridico con il minore. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.
6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando».
1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,
1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di adozione o» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi»;
c) il comma 3 è abrogato.
1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui
1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali,
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge sull'adozione è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato».
1. All'articolo 39 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-ter.1 e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis;»;
b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero;»;
c) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
«l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adottivi
l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;
l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero ai sensi dell'articolo 57-bis e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;
e) il comma 2 è abrogato.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge sull'adozione, sono aggiunte le seguenti parole: «per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34».
1. All'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono altresì sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui all'articolo 38:
a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;
b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.
1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:
a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;
b) renda nota la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);
c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;
d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati all'atto di conferimento dell'incarico;
e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;
f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.
1-quater. Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, di intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.
1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia».
1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-ter.1 - 1.l fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 38 il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.
2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.
Art. 39-ter.2 - 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce apposite politiche di intervento mirate, promuove le attività di
1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:
Art. 57-bis. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.
4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale
Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver
Art. 57-quater. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:
a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;
b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7.
Art. 57-quinquies. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie
Art. 57-sexies. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».
1. All'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».